Dal 16 luglio 2020 il Decreto Rilancio DL 34/2020 è legge e stabilisce le regole per ottenere una detrazione fiscale del 110% delle spese sostenute per lavori di ristrutturazione effettuati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. Le norme attuative del superbonus 110% riguardano lo sconto in fattura e la cessione del credito di imposta, il tetto di spesa e i massimali di costo degli interventi, nonchè le modalità di trasmissione delle asseverazioni all’ENEA per gli interventi eseguiti.
Le agevolazioni vengono estese anche alle seconde case e sono valide anche per gli interventi su due unità immobiliari e per quelli di efficientamento energetico con demolizione e ricostruzione. Il superbonus sull’isolamento termico vale anche per le superfici opache orizzontali, verticali e inclinate, e quindi per i solai e per tutte le tipologie di tetti.
Come funziona la detrazione fiscale?
La detrazione fiscale funziona nel seguente modo: il contribuente che, nel 2020 e 2021, sostenga spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di restauro della facciata, di migliorie antisismiche e di efficienza energetica, può ottenere una detrazione fiscale del 110%, spalmata in 5 anni.
In alternativa il bonus può essere trasformato in credito di imposta, secondo due modalità: usufruendo subito dello sconto fiscale, oppure ottenendo uno sconto sul prezzo da pagare al fornitore che esegue i lavori, da quest’ultimo recuperato dal fisco sotto forma di credito di imposta ( eventualmente cedibile ad altri soggetti).
Chi può usufruire della detrazione fiscale?
I condomini, alcune persone fisiche, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le organizzazioni non a scopo di lucro e di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato, le associazioni e società sportive dilettantistiche, possono usufruire dei vantaggi della detrazione fiscale.
Quali interventi rientrano nelle detrazioni al 110%?
L’art.119 del Decreto Rilancio stabilisce che sono tre le categorie di intervento detraibili al 110% ossia: Cappotto termico, Installazione di impianti, installazione di caldaie ad alta efficienza.
Tuttavia è possibile associare uno dei tre interventi elencati sopra ad altri di efficientamento energetico, già previsti dalla norma ma di bonus inferiore, per poter sfruttare la massima detrazione fiscale.
Per fare un esempio: l’installazione di pannelli solari o di finestre termoisolanti o di tende da sole con capacità di schermatura certificata compresa tra 0 e 4 Gtot, se eseguita insieme ad almeno uno dei cosiddetti “ interventi trainanti” del Decreto Rilancio, usufruisce del superbonus del 110%.